Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 44
(Risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa del personale del Consiglio regionale)(30)
1. Le risorse decentrate confermate dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto 'Regioni e Autonomie locali' del 22 gennaio 2004 e quelle definite dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro del medesimo comparto possono essere ulteriormente incrementate in relazione ai risparmi derivanti dalla mancata copertura dei posti della dotazione organica.
2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono destinate al trattamento accessorio collegato alla valutazione della performance per essere attribuite al personale nelle misure previste dalla normativa vigente e con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva integrativa.(31)
NOTE:
30. La rubrica è stata sostituita dall'art. 3, comma 2, lett. b) della l.r. 23 dicembre 2010, n. 19. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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