Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 47
(Art. 9, L.R. 21/1996)
(La struttura organizzativa del Consiglio regionale)
1. La struttura organizzativa si articola in:
a) Direzioni generali
Sono unità organizzative complesse ed articolate, individuate con riferimento alle esigenze istituzionali e di gestione amministrativa;
b) Unità di supporto specialistico (staff)
Sono unità organizzative, semplici o complesse, con compiti di studio, ricerca, elaborazioni complesse, assistenza tecnica, ispettivi, che comportano lo svolgimento di funzioni di elevato contenuto professionale o intersettoriali;(32)
c) Servizi
Sono unità organizzative complesse costituite nell'ambito delle direzioni generali individuate sulla base dell'omogeneità dei prodotti/servizi erogati o dei processi gestiti o delle competenze specialistiche richieste;
d) Uffici
Sono unità organizzative semplici individuate in base a criteri di efficacia ed economicità dell'organizzazione dei processi di lavoro e costituiscono articolazioni sia delle direzioni generali che dei servizi;
e) Unità operative organiche
Sono unità organizzative elementari, vengono costituite quand o ciò risulti necessario per l'espletamento di compiti e di atti che, per le comuni caratteristiche o per il carico di lavoro, richiedono una struttura organizzativa snella ed omogenea. Costituiscono articolazioni sia delle direzioni generali, sia dei servizi, sia degli uffici. Possono essere temporanee o permanenti.
2. L'Ufficio di Presidenza, con specifici provvedimenti presi con votazione unanime dei componenti assegnati, definisce princìpi, criteri e modalità di organizzazione delle strutture dell'amministrazione consiliare e per l'istituzione delle direzioni generali, che comunque non possono superare il numero di tre, definendone le funzioni e le corrispondenti attività. Qualora le proposte approvate dall'Ufficio di Presidenza non ottengano l'unanimità, i provvedimenti devono essere adottati dal Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla trasmissione della proposta.
3. L'Ufficio di Presidenza con specifico provvedimento definisce l'articolazione, nonché i limiti numerici dei servizi, degli uffici, delle unità di supporto specialistico e delle unità operative organiche compresi nell'ambito di ciascuna direzione generale.
4. I servizi sono istituiti, sentiti i rispettivi direttori generali, con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del direttore generale competente in materia di organizzazione.
5. Le unità di supporto specialistico sono istituite con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del direttore generale competente in materia di organizzazione.
6. Gli uffici e le unità operative organiche sono istituiti, su indicazione dei rispettivi direttori generali, con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del direttore generale competente in materia di organizzazione, sentiti i dirigenti dei servizi interessati.
7. La definizione delle competenze ed aree di attività delle strutture organizzative di cui ai commi precedenti costituisce parte integrante dei rispettivi provvedimenti istitutivi.
NOTE:
32. La lettera è stata sostituita dall'art. 7, comma 2, lett. h) della l.r. 5 agosto 2010, n. 13. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi