Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 48
(Art. 10, L.R. 21/1996)
(Strutture di progetto)
1. Le strutture di progetto di cui all'articolo 43, comma 3, lettera b) sono unità organizzative istituite con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza per la realizzazione di obiettivi di rilevante interesse regionale caratterizzati di interfunzionalità, unicità e temporaneità.
2. Il provvedimento con il quale l'Ufficio di Presidenza istituisce una struttura di progetto e conferisce il relativo incarico dirigenziale, stabilisce:
a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi dal progetto;
b) le risorse di personale, finanziarie e strumentali direttamente assegnate;
c) il termine di completamento del progetto, che è stabilito nel termine di dodici mesi dall'inizio, prorogabile una sola volta per un periodo non superiore al 50 per cento della durata iniziale;
d) le modalità di verifica dello stato di avanzamento;
e) i collegamenti funzionali con le strutture permanenti e le modalità di condivisione delle risorse;
f) le attribuzioni e i poteri specifici del dirigente responsabile di progetto;
g) le modalità di rientro delle risorse umane nelle strutture permanenti;
h) la direzione generale cui fa riferimento;
i) il trattamento economico attribuito al dirigente responsabile in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 49, comma 3, e 61.
3. Il numero dei dirigenti assegnati alle strutture di progetto non può essere superiore al 10 per cento degli incarichi di dirigenza attribuiti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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