Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 49
(Art. 11, L.R. 21/1996)
(Posizioni dirigenziali e loro graduazione)
1. Le posizioni dirigenziali sono graduate, anche ai fini della retribuzione di posizione prevista dal contratto collettivo nazionale per l'area della dirigenza, in funzione dei seguenti parametri di riferimento:
a) complessità organizzativa e gestionale della struttura;
b) dimensione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane a disposizione;
c) dimensione e qualità dei referenti e dei destinatari, interni ed esterni, dell'attività della struttura.
2. La graduazione delle posizioni dirigenziali è definita, con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del direttore generale competente in materia di personale ed organizzazione.
3. All'atto dell'istituzione di nuove posizioni dirigenziali o della costituzione di strutture di progetto, l'Ufficio di Presidenza provvede alla loro graduazione ai sensi dei commi 1 e 2.
4. La graduazione delle posizioni è aggiornata ogni qualvolta siano messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessità, il grado di autonomia, nonché la distribuzione delle responsabilità e l'assegnazione delle risorse.
5. Le valutazioni di cui ai commi che precedono sono effettuate entro 60 giorni dalla istituzione delle unità organizzative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 47.
6. Il numero complessivo delle posizioni dirigenziali è definito dall'Ufficio di Presidenza nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, e comunque non può superare le quaranta unità.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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