Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 56
(Art. 16, L.R. 21/1996)
(Struttura relativa alla comunicazione e settore stampa)
1. Il Consiglio regionale garantisce ai cittadini il diritto di informazione e di accesso ai documenti amministrativi mediante specifici provvedimenti in ordine alla comunicazione sulle attività svolte, agli atti assunti e allo stato di avanzamento dei procedimenti.
2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, nonché per la cura di tutte le funzioni attinenti alla comunicazione, l'Ufficio di Presidenza istituisce una apposita struttura.
3. All'interno della struttura di cui al comma 2è istituito il settore stampa che cura principalmente i rapporti del Consiglio regionale con la stampa e gli altri mezzi di informazione.
4. Al giornalista responsabile del settore stampa e ai giornalisti professionisti e pubblicisti cui è conferito l'incarico di collaborazione si applica il contratto nazionale di categoria.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi