Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 57
(Art. 17, L.R. 21/1996)
(Qualifica dirigenziale)
1. La dirigenza regionale è ordinata nell'unica qualifica di dirigente ed è articolata secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità e dei poteri.
2. Ai dirigenti sono affidate, secondo le norme del presente titolo:
a) funzioni di direzione di strutture organizzative permanenti;
b) funzioni di direzione di strutture di progetto;(38)
c) funzioni ispettive;
d) funzioni specialistiche, ad elevato contenuto professionale;
d bis) funzioni di vicesegretario generale.(39)
3. Con riferimento alle strutture organizzative, i dirigenti esplicano le funzioni di:(40)
a) segretario generale o direttore generale;
b) dirigente di funzioni specialistiche ad elevato contenuto professionale (staff);
c) dirigente di servizio;
d) dirigente di ufficio;
e) direttore di progetto;
f) dirigente con funzione ispettiva e di vigilanza.
4. Limitatamente alla durata dell'incarico, ciascun dirigente con responsabilità di direzione di una struttura organizzativa o di un progetto è sovraordinato agli altri dirigenti che fanno parte della stessa struttura.
5. È istituito l'albo dei dirigenti del Consiglio regionale. Il possesso e l'acquisizione della qualifica dirigenziale comporta automaticamente l'iscrizione all'albo. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce le modalità per l'articolazione e la gestione dell'albo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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