Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 59
(Art. 19, L.R. 21/1996)
(Conferimento di incarichi dirigenziali)
1. Per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale si tiene conto:
a) delle attitudini, delle capacità e dei requisiti professionali del singolo dirigente;
b) dei risultati conseguiti in precedenza;
c) dei curricula professionali.
2. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza. Gli incarichi di dirigente di servizio e di dirigente d'ufficio sono proposti dal direttore generale competente, sentiti i dirigenti di servizio per la nomina dei dirigenti d'ufficio.
3. Alle strutture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 47 è preposto un direttore generale individuato tra i dirigenti regionali ovvero tra persone esterne all'amministrazione regionale; in ogni caso l'incarico di direttore generale è attribuito a persone che siano in possesso del diploma di laurea.
4. L'incarico di direttore generale è conferito con contratto di diritto privato di durata non superiore a 5 anni, rinnovabile una o più volte per la medesima direzione generale. Il contratto stabilisce il trattamento economico previsto dall'articolo 61, comma 6, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto. Il contratto è risolto di diritto con la cessazione dalle funzioni dell'Ufficio di Presidenza che ha conferito l'incarico o con la contestuale cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di tre componenti l'Ufficio di Presidenza; in tali casi l'effetto estintivo si verifica dalla data di conferimento del nuovo incarico per la medesima direzione generale.(43)
5. L'incarico di direttore generale può essere attribuito a persone esterne all'amministrazione regionale che siano in possesso del diploma di laurea e cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, maturati in posizione corrispondente, per contenuto, grado di autonomia e responsabilità, alla posizione da ricoprire; l'esperienza professionale richiesta può essere sostituita dal comprovato esercizio della libera professione o di altre attività professionali di particolare qualificazione per un periodo di cinque anni.
6. Gli elementi negoziali essenziali di tale contratto, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono determinati con apposito provvedimento dell'Ufficio di Presidenza.
7. Salvo quanto previsto dal comma 4, si applicano al direttore generale le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti regionali.
8. Quando l'incarico di direttore generale è conferito a dirigenti regionali, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma il personale dipendente dalla Giunta regionale, dal Consiglio e da enti ed aziende dipendenti dalla Regione si considera dipendente dal medesimo ente.
9. L'incarico di direttore generale è incompatibile con quello di membro del Consiglio o della Giunta delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli organi delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e di membro del parlamento.
9 bis. Per la copertura delle posizioni previste nella qualifica dirigenziale, nei limiti della dotazione organica del Consiglio regionale, l’Ufficio di Presidenza può ricorrere alle graduatorie vigenti di pubblici concorsi della Giunta regionale e dei soggetti di cui all’allegato A, lettere a) Enti dipendenti, b) Enti sanitari e c) Altri enti pubblici, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione’– collegato 2007); vale anche in questo caso la reciprocità di cui all’articolo 26, comma 6. Per i medesimi fini, il Consiglio regionale può promuovere la stipulazione di convenzioni con gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, diversi da quelli richiamati al periodo precedente, per il reciproco ricorso, per la copertura dei posti disponibili nella qualifica dirigenziale, alle graduatorie vigenti di pubblici concorsi, nel rispetto delle disposizioni normative proprie di ciascun ente e fermi restando i requisiti di accesso previsti da ciascuna disciplina.(44)
10. Fermo restando il vincolo numerico dell'articolo 49, comma 6, gli incarichi di funzione dirigenziale diversi da quelli di direzione generale possono essere conferiti anche ad esterni all'amministrazione regionale, sino ad una percentuale del 15 per cento delle relative posizioni, con contratti a termine di diritto privato di durata non superiore a cinque anni e rinnovabili. I requisiti richiesti sono il possesso di laurea ed un'esperienza quinquennale in qualifiche dirigenziali, con specifica esperienza nelle attività attinenti alla posizione da ricoprire. Non possono essere assunti con contratti a termine, per gli incarichi di cui al presente comma, impiegati regionali cessati per dimissioni, licenziamento, decadenza o collocamento in quiescenza.
NOTE:
43. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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