Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 60
(Art. 20, L.R. 21/1996)
(Mobilità dei dirigenti)
1. Nell'affidamento degli incarichi dirigenziali si applica il principio della mobilità, compatibilmente con la valorizzazione dell'esperienza e delle professionalità specialistiche necessarie per l'esercizio delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale.
2. L'Ufficio di Presidenza in presenza di vacanze di organico e per l'affidamento di incarichi di particolare contenuto tecnico specialistico e per particolari progetti temporanei, sempre a contenuto tecnico specialistico, può avvalersi, dopo aver esperito i tentativi di conferimento di incarico a dirigenti interni, su proposta delle direzioni interessate, di dirigenti comandati da amministrazioni statali e da altri enti pubblici.
3. Analogamente i dirigenti regionali possono essere comandati presso le amministrazioni di cui al comma 2, previa intesa con l'amministrazione ricevente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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