Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 61
(Art. 21, L.R. 21/1996)
(Trattamento economico)
1. La retribuzione dei dirigenti è determinata in relazione a quanto previsto nel presente titolo tenuto conto dei vincoli e delle disponibilità del bilancio regionale nonché dei contratti collettivi per l'area della dirigenza regionale.
2. Il trattamento economico dei dirigenti è costituito da:
a) retribuzione di qualifica;
b) retribuzione di posizione;
c) retribuzione di risultato.
3. La retribuzione di posizione è riferita alla graduazione delle posizioni di cui all'articolo 49 ed ha caratteristiche di fissità e continuità per la durata dell'incarico. La retribuzione di risultato, di natura integrativa, è riferita alle prestazioni attese ed ai risultati conseguiti anche sulla base del sistema delle valutazioni previste dal presente titolo.
4. La quota da destinare alla retribuzione di risultato è definita annualmente dall'Ufficio di Presidenza sulla base di quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro anche per quanto concerne le risorse aggiuntive e trova capienza in uno specifico capitolo del bilancio del Consiglio regionale. Lo stesso provvedimento determina la quota da assegnare ai dirigenti subordinati delle varie strutture.(45)
5. Ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, ciascun dirigente, all'inizio di ogni anno, presenta al dirigente sovraordinato una relazione scritta sulla attività complessiva svolta nel corso dell'anno precedente ed altresì concorda gli obiettivi da perseguire nell'anno di riferimento.
6. Il trattamento economico complessivo dei direttori generali viene concordato di volta in volta tra l'amministrazione consiliare e i singoli direttori con riferimento alla retribuzione stabilita dal contratto collettivo per l'area della dirigenza, maggiorata di una entità variabile tra il 10 per cento e il 60 per cento. Per il segretario generale la maggiorazione massima di cui al periodo precedente può essere incrementata in misura non superiore ad un ulteriore 40 per cento.
7. L’Ufficio di Presidenza può attribuire ai dirigenti l’incarico di dirigente di funzione specialistica di cui all'art. 57, comma 3, lettera b), l’incarico di direttore di progetto di cui all’art. 57, comma 3, lettera e), e gli incarichi di vicesegretario generale vicario e vicesegretario generale di cui all’art. 51. Le modalità di attribuzione di tali incarichi sono quelle di cui all’art. 59, commi da 4 a 9; in tal caso, il trattamento economico è rapportato ad una percentuale non superiore al 70 per cento del trattamento economico spettante al direttore generale della struttura di riferimento per il direttore di progetto o di funzione specialistica; al 70 per cento del trattamento economico spettante al segretario generale per il vicesegretario generale; al 70 per cento del trattamento spettante al segretario generale per il vicesegretario generale vicario. Gli incarichi di dirigente di funzione specialistica e di direttore di progetto hanno durata massima, rispettivamente, di tre anni e diciotto mesi. Per la durata e le cause di risoluzione di diritto degli incarichi di vicesegretario generale si applica l’art. 59, comma 4. Quando l'incarico è conferito a dirigenti regionali, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica ed assegnazione di un incarico professionalmente equivalente a quello in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma il personale dipendente dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e da enti ed aziende dipendenti dalla Regione si considera dipendente dal medesimo ente.(46)
9. Entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico dirigenziale, ciascun dirigente è tenuto a depositare presso la presidenza del Consiglio regionale:
a) una dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri; le azioni di società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi sulle persone fisiche.
9 bis. Il Consiglio regionale assicura la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale delle dichiarazioni indicate al comma 9, delle retribuzioni annuali, dei curricula vitae, degli indirizzi di posta elettronica e dei numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti.(48)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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