Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 66
(Art. 26, L.R. 21/1996)
(Segreterie dei componenti l'Ufficio di Presidenza)
1. Per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria il Presidente, i vice Presidenti e i Consiglieri segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie scelte in virtù di un rapporto di natura fiduciaria.(52)
2. Alle segreterie compete esclusivamente l'espletamento delle attività non istituzionalizzate conseguenti alle funzioni attribuite al Presidente, ai vice Presidenti e ai Consiglieri segretari e, come tali, non riconducibili nell'ambito di competenze delle strutture organizzative del Consiglio regionale.
3. La consistenza numerica del personale di ciascuna segreteria di cui ai commi precedenti è determinata con riferimento ai limiti e alle disponibilità complessive di bilancio destinate a tale scopo, nonché alle quote di pertinenza di ciascun componente l'Ufficio di Presidenza.
4. Ai fini della sola determinazione dell'importo massimo dello stanziamento di cui al comma 3 di pertinenza di ciascun componente l'Ufficio di Presidenza, nonché per l'attribuzione degli spazi e delle dotazioni strumentali a ciascuna segreteria, si fa riferimento alla tabella che segue:


DIR
D3
D1
C1
B3
TOT
a) Presidente
1
1
1
1
1
5
b) Vice Presidente
1
0
1
1
0
3
c) Cons. segretari
1
0
0
1
0
2

5. L'importo di cui al comma 4è determinato sulla base del costo di ciascuna categoria inserita nella tabella e prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali, corrispondente all'esborso, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, per il trattamento economico iniziale, ivi comprese le somme erogate con carattere di continuità e fissità, nonché per il salario accessorio nei limiti consentiti dalla normativa contrattuale collettiva; per quanto concerne la qualifica dirigenziale si assume quale parametro di riferimento la retribuzione media corrispondente ai dirigenti di servizio.(53)
6. Allo stanziamento di cui al comma 3, come sopra determinato, fanno carico tutte le spese connesse alle prestazioni del personale di ciascuna segreteria, esclusi gli oneri previdenziali ed assistenziali e all’imposta regionale sulle attività produttive per i quali le previsioni di spesa sono ricomprese negli appositi stanziamenti per il personale addetto al Consiglio regionale.(54)
7. Il personale addetto alle segreterie può essere individuato tra gli impiegati regionali, oppure comandato da amministrazioni statali, locali, enti ed aziende pubbliche, ovvero può essere assunto ai sensi del comma 8. Quando l'incarico è conferito a dipendenti regionali, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma il personale dipendente dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e da enti ed aziende dipendenti dalla Regione, si considera dipendente dal medesimo ente.
8. Fermo restando il limite di spesa derivante dall'applicazione dei commi 4 e 5, può essere acquisito personale esterno all'amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, oppure contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa oppure di consulenza professionale; i contratti di lavoro autonomo possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, con professionisti iscritti ad ordini o ad albi, con soggetti che operino nel campo della comunicazione e dell’informatica o che abbiano maturato esperienze in ruoli di responsabilità professionale o istituzionale anche in qualità di amministratori nell’ambito degli organi esecutivi degli enti territoriali. Il trattamento economico viene stabilito in relazione alla prestazione richiesta e comunque non può superare i limiti eventualmente stabiliti dall’Ufficio di Presidenza.(55)
9. Fermo restando il suddetto limite di spesa, l'Ufficio di Presidenza, su proposta del componente interessato, determina il numero del personale da acquisire e le relative retribuzioni.
10. Il rapporto con i soggetti di cui ai commi 7 e 8 viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso la segreteria, del contratto individuale, sottoscritto per l'amministrazione dal Presidente del Consiglio regionale o dal suo delegato, sulla base di schemi contrattuali approvati dall'Ufficio di Presidenza, che tengono conto della professionalità richiesta, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilità del personale interessato. Deve comunque essere previsto che il rapporto può essere risolto su richiesta del componente l'Ufficio di Presidenza della cui segreteria l'interessato fa parte e cessa in ogni caso con la cessazione dalla carica del componente stesso, nonché alla scadenza della legislatura regionale.
11. Il personale delle segreterie dei componenti l'Ufficio di Presidenza non concorre alla determinazione dell'organico complessivo del personale del Consiglio regionale.
12. I contratti di cui al comma 8 non possono in ogni caso essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato con l'amministrazione regionale. I periodi di servizio prestati possono essere riconosciuti come punteggio attribuibile nell’ambito di selezioni pubbliche regionali.(56)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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