Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 68
(Art. 1, comma 4, L.R. 17/2008)
(Ulteriori disposizioni sulla durata dei contratti degli addetti alle segreterie)
1. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 23 sono applicate anche al Consiglio regionale in quanto compatibili; si considerano adeguati a dette disposizioni sia i contratti in essere al 1 gennaio 2008, sia i contratti stipulati successivamente. Resta ferma la competenza alla sottoscrizione dei contratti prevista dagli articoli 66 e 67.
1 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 10 dell’articolo 66 e dal comma 2 dell’articolo 67, ai rapporti di lavoro del personale assegnato alle segreterie dei componenti dell’Ufficio di Presidenza e alle segreterie dei gruppi consiliari, per la durata massima, il rinnovo e la proroga dei contratti e per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina prevista per gli uffici di diretta collaborazione di cui all’articolo 14 del d.lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.(72)
1 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 bis si applicano anche alle segreterie dei componenti della Giunta regionale di cui all’articolo 23, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo.(72)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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