Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 73
(Art. 2, L.R. 10/1995 - Art. 1, c. 13, l.r. 6/2005)
(Pianificazione del personale)
1. In sede di approvazione del bilancio pluriennale viene stabilita la spesa complessiva per oneri diretti, riflessi e accessori per il personale regionale in relazione agli obiettivi ed alle politiche che si intendono perseguire, ivi comprese le dinamiche previste per le varie voci di costo.
2. La Giunta regionale, in relazione ai vincoli di spesa stabiliti dal bilancio pluriennale, definisce ed aggiorna, con specifico riferimento all'evoluzione della domanda di servizi, all'evoluzione istituzionale, ai processi di conferimento, nonché alle conseguenti esigenze organizzative l'organico globale e la sua articolazione in base al sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In ogni caso l'aumento o la diminuzione dell'organico devono essere funzionali alle ristrutturazioni organizzative. La definizione e l'aggiornamento dell'organico sono effettuati previa consultazione con le rappresentanze sindacali.
3. Qualora la definizione dell'organico comporti oneri finanziari eccedenti i limiti di cui al comma 1 si provvede in ogni caso con legge di variazione del bilancio.
4. L'Agenzia regionale per l'istruzione la formazione e il lavoro gestisce gli elenchi di cui all'articolo 34 del d.lgs. 165/2001 secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
4 bis. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso la Regione e gli enti dipendenti di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006, rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data della pubblicazione.(73)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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