Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 74
(Art. 3, L.R. 10/1995)
(Ordinamento del personale)
1. Il rapporto di lavoro del personale regionale è disciplinato dalle norme del diritto comune del lavoro e dai contratti collettivi nazionali e decentrati integrativi, nei limiti stabiliti dal presente testo unico, per il perseguimento degli interessi generali, cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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