Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 75
(Art. 5, L.R. 10/1995)
(Contratto individuale)
1. I rapporti individuali di lavoro del personale regionale sono regolati contrattualmente. Il rapporto di lavoro si costituisce con la sottoscrizione, anteriormente all'ammissione in servizio, del contratto individuale, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale e decentrato integrativo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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