Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 87
(Art. 18, L.R. 10/1995)
(Sanzioni disciplinari e responsabilità)
1. Ferma restando la responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile stabilita dalle norme vigenti, ai dipendenti si applica l'articolo 7, commi 1, 2 e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento).
2. Il dipendente che contravviene agli obblighi connessi a propri compiti è soggetto all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale e dal relativo codice di disciplina.
3. Al codice di disciplina deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in ogni sede di lavoro accessibile a tutti i dipendenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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