Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 95
(Art. 3, L.R. 26/1987)
(Tipologie degli interventi formativi)
1. Le tipologie della formazione ricomprendono le forme in uso nel mercato della formazione, oltre a quelle tipiche della pubblica amministrazione.
2. Il piano operativo annuale di attività tiene conto delle esigenze di:
a) prima formazione (per i neo-assunti entro un anno dall'inizio del servizio);
b) aggiornamento periodico (per tutto il personale in servizio);
c) mobilità verticale ed accesso alle qualifiche funzionali (per il passaggio di qualifica o per il reclutamento, compreso anche il reclutamento della dirigenza);
d) mobilità orizzontale (per i dipendenti che cambiano figura professionale nell'ambito della medesima qualifica funzionale);
e) riqualificazione (in occasione di processi di ristrutturazione e di modifiche nell'organizzazione del lavoro).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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