Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 6
(Sviluppo aziendale)
1. Al fine di promuovere l'adeguamento di processo e di prodotto da parte delle aziende agricole e di migliorarne la redditività sono oggetto di contributo le seguenti tipologie di intervento dirette allo sviluppo delle attività agricole aziendali primarie:
a) opere di miglioramento fondiario, interventi per lo sviluppo aziendale, nelle fasi di produzione e di trasformazione, anche finalizzate ad attività agrituristiche, incremento della superficie aziendale;
b) impianto di colture arboree specializzate, compresa la vite, limitatamente alle operazioni di reimpianto, rinnovo e ristrutturazione degli impianti produttivi, con preferenza per quelli realizzati da organismi collettivi su aree territoriali omogenee;
c) acquisto e realizzazione di mezzi mobili, di impianti semimobili e fissi aziendali e interaziendali per la produzione, conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali, acquisto di macchinari e attrezzature e adeguamento tecnologico di quelli in dotazione, nonché acquisto di bestiame iscritto ai libri genealogici;
d) adozione di pratiche agricole compatibili con l'ambiente, con particolare riferimento alle zone vulnerabili o a rischio ambientale e ai parchi naturali, realizzazione di strutture di stoccaggio, trattamento e maturazione dei reflui zootecnici;
e) adeguamenti aziendali intesi a ridurre i costi di produzione, a realizzare recuperi o risparmi di energia e a produrre energia da fonti rinnovabili;
f) rimboschimenti, miglioramenti forestali, interventi selvicolturali, opere accessorie e di viabilità forestale, se relative a interventi aventi preminenti finalità produttive e ambientali;
g) opere di adeguamento impiantistico, igienico-sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, realizzazione e implementazione dei sistemi informativi aziendali;
h) introduzione di pratiche agricole innovative e di colture a destinazione non alimentare;
i) interventi di diversificazione aziendale, compresi quelli finalizzati alla valorizzazione faunistica, realizzazione di impianti per l'allevamento della fauna selvatica, l'acquacoltura e l'apicoltura.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento e alla diversificazione delle produzioni, allo sviluppo di attività economiche e alla creazione di posti di lavoro, al miglioramento delle condizioni di operatività delle aziende agricole, al risparmio energetico e alla promozione di forme di agricoltura sostenibili.
3. E' promosso lo sviluppo di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito.
4. Per le finalità di cui al comma 3 sono erogati contributi per:
a) la formazione e l'integrazione del fondo rischi o del patrimonio di garanzia destinati ad assicurare alle aziende agricole socie idonee garanzie per l'accesso al sistema creditizio;
b) il concorso al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti, assistiti dalle garanzie prestate dalle cooperative e consorzi, concessi alle aziende agricole socie;
c) l'attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria a favore di aziende agricole socie.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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