Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 8
(Sostegno alla nuova imprenditoria in agricoltura)
1. La Regione promuove il ricambio generazionale in agricoltura e l'avvio di nuove imprese agricole attraverso programmi dedicati comprendenti un insieme di servizi di accompagnamento, formazione e sviluppo, coerenti con la normativa comunitaria.
2. I programmi di cui al comma 1 riguardano prioritariamente le aziende condotte da giovani di età inferiore a quaranta anni, nonché le nuove aziende agricole che si sviluppano nelle aree montane di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) 1698/2005.
3. La Regione, per facilitare l'accesso ai programmi di cui al comma 1, promuove l'applicazione di procedure unificate, anche attraverso il SIARL.
3 bis. Per favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile, è data priorità alle domande di contributo presentate alla Regione, alla provincia di Sondrio, alle comunità montane e ai comuni dalle imprese agricole condotte da giovani di età inferiore a quaranta anni, riservando fino a un massimo del cinquanta per cento delle risorse disponibili su ciascuna iniziativa.(22)
3 ter. La Regione assicura alle imprese agricole condotte da giovani di età inferiore a quarant’anni, nei limiti delle disponibilità finanziarie e nell’ambito della programmazione comunitaria, un voucher da impiegare per servizi di assistenza tecnica, supporto tecnico specialistico e gestione aziendale.(23)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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