Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 9 bis
(Cooperative agricole) (28)
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 45 della Costituzione e dell’articolo 2 dello Statuto d’autonomia della Lombardia, promuove e sostiene lo sviluppo, il consolidamento e la modernizzazione della cooperazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale, riconoscendone l’importante ruolo per la crescita competitiva, qualitativa e sostenibile del settore agroalimentare e delle aree rurali, anche al fine di garantire, secondo il modello mutualistico, lo sviluppo socio-economico e imprenditoriale dei soci imprenditori agricoli del territorio regionale, migliorandone il reddito, le condizioni professionali e la qualità della vita.
2. A tal fine la Regione:
a) valorizza le produzioni agricole e zootecniche, con particolare riguardo a quelle a denominazione di origine ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
b) favorisce il processo di allargamento della base associativa e del capitale sociale delle imprese cooperative, al fine di consolidare e accrescere l'occupazione nelle imprese, con particolare riguardo a quella giovanile;
c) promuove l’accesso delle cooperative agricole ai mercati internazionali;
d) valorizza il contributo delle cooperative agricole nello sviluppo dell’agricoltura professionale nelle zone montane;
e) individua la cooperazione agricola quale strumento per lo sviluppo e il funzionamento delle filiere agroalimentari lombarde;
f) agevola il processo di aggregazione tra cooperative che decidono di integrare le loro attività, al fine di migliorare i servizi resi alle rispettive basi sociali, favorire la concentrazione dell'offerta e l'integrazione verticale di componenti delle diverse filiere agroalimentari;
g) sostiene l’investimento delle cooperative agricole in impianti e in innovazioni organizzative e tecnologiche.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
28. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1 della l.r. 25 febbraio 2014, n. 13. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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