Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 11 bis
(Disposizioni per agevolare la trasformazione e la lavorazione di minimi quantitativi di prodotti agricoli)(43)
1. Al fine di preservare particolari prodotti agricoli e le relative produzioni alimentari, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale, in particolare in materia di sicurezza alimentare, con regolamento regionale, sentita la competente commissione consiliare, sono definiti criteri e modalità per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta, in ambito locale, di piccoli quantitativi di prodotti agricoli che, per le loro caratteristiche o per la limitatezza della produzione, non si prestano ad una lavorazione industriale, quali confetture e conserve di ogni genere, miele e prodotti a base di miele, erbe officinali, castagne, funghi e zafferano, denominate piccole produzioni locali.
2. Per la preparazione, il confezionamento, la conservazione di piccole produzioni locali di cui al comma 1, può fungere da laboratorio anche una cucina di civile abitazione, da considerare laboratorio polifunzionale, purché adattata alle caratteristiche igienico-sanitarie prescritte per i locali funzionali, e le preparazioni siano effettuate in maniera e tempi distinti da altro uso della stessa.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
43. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 10, comma 11, lett. a) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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