Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 17
(Sostegno alle imprese agricole in difficoltà)
1. Il presente articolo dispone interventi idonei al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà.(54)
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati, in base agli orientamenti comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, programmi di intervento con cui:
a) sono individuati i settori produttivi oggetto degli interventi di sostegno;
b) sono delimitate, ove necessario, le aree geografiche in cui si verifica il maggior impatto congiunturale;
c) è valutato l'impatto economico, ambientale e sociale, anche sotto il profilo occupazionale, derivante dagli interventi previsti;
d) sono definite le priorità nella applicazione delle misure di aiuto, con particolare riserva a favore delle aziende condotte da giovani imprenditori agricoli e ubicate in zone montane o aree svantaggiate;
e) sono determinate la misura e l'intensità degli aiuti erogabili nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla normativa comunitaria;
f) sono stabilite condizioni particolari riguardanti l'associazionismo e le imprese cooperative, privilegiando le azioni di ricapitalizzazione e di rafforzamento finanziario;
g) sono definite le condizioni generali che regolano gli aiuti, i vincoli per le imprese beneficiarie, le modalità attuative e la procedura nel rispetto delle intese intervenute attraverso il concerto preventivo con gli organi statali e comunitari;
h) è stabilito un tetto massimo di aiuti pari a sei milioni di euro;
i) sono identificate le cause di difficoltà e definiti gli indicatori per il ritorno in buone condizioni finanziarie.
3. I programmi di interventi di cui al comma 2 sono redatti assicurando il coinvolgimento delle imprese della produzione, trasformazione e commercializzazione e prevedendo il coinvolgimento delle autonomie territoriali e funzionali.
3 bis. La Regione, sulla base di effettive e strutturali riduzioni di reddito annuale delle aziende agricole in specifici comparti produttivi, si coordina con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine dell’attivazione degli interventi per la gestione delle crisi di mercato previsti dall’articolo 8 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38).(55)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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