Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 19
(Interventi a sostegno del comparto agricolo colpito da calamità naturali)(56)
1. La Regione assicura l'attivazione di interventi in coerenza con il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) per la ripresa economica e produttiva dell'attività agricola, nonché per il ripristino delle infrastrutture a essa connesse nelle zone colpite da calamità naturali e altri eventi eccezionali. In particolare, la Regione può anticipare o integrare le provvidenze statali.(57)
1 bis. (58)
2. Possono beneficiare degli interventi di cui all'articolo 18 le aziende agricole che hanno subito i danni di cui al comma 1.
3. Nel caso di perdite consecutive dovute a eventi calamitosi subiti dalla stessa azienda nel corso della stessa annata agraria, le perdite già indennizzate sono escluse dal calcolo dei danni delle calamità successive. Sono esclusi dal computo dei danni e, quindi, dalle agevolazioni i danni riferiti alle produzioni e strutture assicurabili in forma agevolata.(59)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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