Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 21
(Interventi sulle infrastrutture agricole)
1. La Regione interviene per la realizzazione o il ripristino delle seguenti tipologie di infrastrutture se attinenti al settore agricolo:
a) strade interpoderali;
b) opere di approvvigionamento idrico e di energia elettrica;
c) reti idrauliche e degli impianti irrigui.
2. Possono presentare richiesta di contributo, relativamente agli interventi previsti dal comma 1, comunità montane, province, comuni, consorzi e associazioni di aziende agricole.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono assoggettati alle procedure previste dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.
4. Nel finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), è assicurata priorità a quelli previsti in area montana.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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