Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 23
(Conservazione del patrimonio e delle tradizioni rurali)
1. Al fine di promuovere la conservazione del patrimonio e delle tradizioni rurali sono concessi contributi per la manutenzione e il ripristino di elementi produttivi e non produttivi situati nelle aziende agricole aventi interesse archeologico o storico.
2. Per gli scopi di cui al comma 1 sono concessi contributi per gli interventi volti al mantenimento di attività tradizionali dell'agricoltura purché non comportino un aumento delle capacità produttive dell'azienda.
2 bis. La Regione riconosce nella struttura del terrazzamento artificiale, realizzato in muro a secco o attraverso il modellamento del pendio naturale, uno strumento di trattenimento e conservazione del suolo e della sua fertilità e di corretto drenaggio delle acque. Il terrazzamento artificiale costituisce espressione del patrimonio e delle tradizioni rurali, meritevole di conservazione e valorizzazione. A tal fine la Regione stabilisce criteri e modalità per l'erogazione di contributi finalizzati alla manutenzione dei terrazzamenti per prevenire fenomeni di abbandono e di colonizzazione forestale tali da comprometterne la funzionalità.(69)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
69. Il comma è stato aggiunto dall'art. 26, comma 1 della l.r. 15 marzo 2016, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi