Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 24
(Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane)(72)
1. Al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane sono promosse, in coerenza con la legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani), le seguenti linee di intervento:
a) miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole e della produttività e funzionalità degli alpeggi e dei pascoli montani;
b) razionalizzazione e miglioramento delle produzioni agricole e zootecniche;
c) adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria e per le attività di allevamento;(73)
d) introduzione di attività agricole e zootecniche che valorizzino le caratteristiche, le risorse produttive e territoriali e le tradizioni locali della montagna, che presentino competitività economica e si prestino a trasformazioni tecnologiche in loco;
e) riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero-caseario;
f) promozione e valorizzazione delle produzioni;
g) realizzazione, sistemazione e adeguamento di acquedotti rurali, elettrodotti e strade al servizio delle attività agro-silvo-pastorali, realizzazione di impianti energetici alimentati con energie rinnovabili;
h) sviluppo delle attività agrituristiche o comunque legate alla fruizione degli ambienti naturali;
i) manutenzione delle aree boscate e di piccole opere di sistemazione idrualico- forestale;
i bis) (74)
i ter) manutenzione diffusa del territorio.(75)
1 bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono promossi altresì in aree, definite con provvedimento della Giunta regionale, che presentano particolari condizioni socio-economiche e che necessitano di interventi a supporto dell’attività agricola. Nella determinazione di tali aree la Giunta regionale tiene conto dei seguenti indici:(76)
a) sensibile riduzione del numero di aziende agricole in rapporto all’andamento medio regionale;
b) sensibile riduzione della superficie agricola utilizzata (SAU) in rapporto all’andamento medio regionale.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1:
a) le aziende agricole;
b) le cooperative, i consorzi e le associazioni costituite tra proprietari di terreni agricoli, di boschi e di alpeggi;
c) le amministrazioni separate di beni di uso civico;
d) le comunità montane, i comuni, gli enti morali e senza fini di lucro.
d bis) (77)
3. Sono riconosciuti e remunerati i servizi di interesse collettivo prestati dagli operatori agricoli di montagna e delle aree di cui al comma 1 bis, così come definiti con deliberazione della Giunta regionale.(78)
4. Le comunità montane e i comuni classificati montani, nonché i comuni il cui territorio comprende le aree di cui al comma 1 bis, possono stipulare con imprenditori agricoli singoli o associati contratti di protezione territoriale e ambientale per l’esecuzione di piccole opere e attività di sistemazione e manutenzione del territorio. La stessa facoltàè attribuita alla Regione relativamente alle aree di cui al comma 1 bis.(5)(79)
5. Nelle aree montane le funzioni amministrative riguardanti il presente articolo sono conferite alle comunità montane. Nelle aree di cui al comma 1 bis le funzioni amministrative riguardanti il presente articolo sono esercitate dalla Regione.(5)(80)
5 bis. La Regione assicura alle imprese agricole ubicate nei comuni montani, nei limiti delle disponibilità finanziarie, nell'ambito della programmazione comunitaria e nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, un sostegno finalizzato alla realizzazione di investimenti strutturali e all'acquisto di dotazioni tecniche aziendali, nonché all'acquisizione di servizi di consulenza in forma di finanziamenti a favore dei soggetti erogatori dei medesimi servizi.(81)
5 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le tipologie di intervento per le quali può essere concesso il sostegno finanziario.(82)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
72. La rubrica è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. v) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25. Torna al richiamo nota
73. La lettera è stata modificata dall'art. 15, comma 1, lett. a) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
74. La lettera è stata abrogata dall'art. 15, comma 1, lett. b) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
75. La lettera è stata aggiunta dall'art. 21, comma 2, lett. a) della l.r. 15 marzo 2016, n. 4. Torna al richiamo nota
77. La lettera è stata abrogata dall'art. 15, comma 1, lett. c) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
81. Il comma è stato sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. d) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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