Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 24 bis
(Tutela del patrimonio equino in ambito montano)(84)
1. La Regione promuove lo sviluppo e la salvaguardia del patrimonio equino nelle zone montane, sviluppando iniziative finalizzate a:
a) individuare le razze, possibilmente autoctone, per produzioni di qualità con caratteristiche di rusticità e maggiormente adatte al pascolo;
b) garantire il consumatore sull’origine della carne acquistata, promuovendo il riconoscimento di un marchio di qualità lombarda;
c) tutelare la biodiversità, con particolare attenzione alle razze equine a ridotta consistenza;
d) creare le condizioni per fornire supporto tecnico alle aziende agricole singole ed associate;
e) collaborare con le autorità competenti per mantenere costantemente aggiornata l’anagrafe equina.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
84. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi