Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 31
(Revoca)
1. L'ente competente revoca le agevolazioni e i contributi finanziari concessi se:
a) gli interventi finanziati non sono stati effettuati nei termini stabiliti;
b) le agevolazioni finanziarie non sono state utilizzate per le finalità per le quali sono state concesse, salvi i casi di forza maggiore o quanto previsto in relazione ai beni soggetti a vincolo di destinazione;
c) sono state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre in errore la amministrazione rispetto alla concessione del contributo;
d) negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti amministrativi che disciplinano le modalità e le condizioni per la concessione dei contributi.
2. La revoca comporta l'obbligo di restituzione delle somme percepite, comprensive degli interessi. Con il provvedimento di revoca sono fissate le eventuali rateizzazioni concesse per la restituzione della somma.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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