Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 31 quater
(Assegnazione dei beni inseriti nella Banca della Terra Lombarda)(99)
1. Regione Lombardia provvede all’assegnazione temporanea dei beni inseriti nella Banca della Terra Lombarda dichiarati disponibili, nel rispetto della normativa vigente.
2. Il provvedimento di assegnazione specifica le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo-forestale e prevede, in particolare, l’uso per il quale il bene viene concesso, la durata dell’assegnazione e l’ammontare del canone che deve essere corrisposto dall’assegnatario. Gli oneri tributari e fiscali relativi ai beni in concessione gravano sul concessionario.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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