Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 33
(Funzioni di competenza regionale)
1. La Regione svolge le funzioni concernenti:
a) i rapporti con il Ministero per le politiche agricole e l'Unione europea; la formulazione degli indirizzi programmatici generali e settoriali in campo agricolo, forestale, ittico, agrituristico, rurale, alimentare e faunistico, il coordinamento delle funzioni conferite;
b) l'attuazione di programmi a dimensione o rilevanza regionale previsti in campo agricolo, forestale, ittico, agrituristico, rurale, alimentare e faunistico dalla normativa comunitaria, da leggi statali e regionali;
c) la ripartizione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni conferite;
d) le funzioni amministrative relative a enti e istituti a carattere regionale o riconosciuti dalla Regione con specifici provvedimenti legislativi;
e) la proposta di delimitazione dei territori danneggiati da calamità naturali e da avversità atmosferiche e l'adozione dei provvedimenti relativi e conseguenti;
f) le certificazioni fitosanitarie e i controlli necessari alla produzione e alla circolazione dei prodotti vegetali;
g) gli interventi sulle strutture di trasformazione e commercializzazione e gli interventi relativi alle iniziative di cooperazione;
h) i rapporti con istituti ed enti esercenti il credito agrario, la definizione delle priorità, dei criteri e dei parametri relativi al credito stesso, nonché la concessione e la liquidazione del concorso regionale negli interessi sui prestiti e mutui;
i) il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, la vigilanza e il controllo sulle attività delle organizzazioni riconosciute e la concessione alle stesse degli incentivi finanziari;
j) le funzioni amministrative, comprese le nomine relative a commissioni e comitati a carattere regionale;
k) la ricerca applicata, le attività sperimentali e dimostrative e le attività per il supporto regionale all'assistenza tecnica in agricoltura, nonché, d'intesa con le province, la formazione professionale dei tecnici dei servizi di sviluppo agricolo e le attività di assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale;
l) l'impostazione e la gestione di programmi e di azioni coordinate per la promozione, a livello regionale, del comparto agroalimentare lombardo, anche in raccordo con analoghe azioni locali e con le CCIAA;
m) la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e forestali, comprese le azioni per l'innovazione di processo e di prodotto, nonché gli interventi a livello regionale per l'orientamento dei consumi e per il coordinamento delle politiche nutrizionali anche relative alle produzioni biologiche;
m bis) le attività e le azioni relative alle produzioni agroalimentari di qualità regolamentata, compresa l’attività di vigilanza, così come previste dalla normativa nazionale e comunitaria;(107)
m ter) la tenuta dell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva extravergini e vergini sezione della Regione Lombardia;(108)
n) l'offerta dei prodotti agricoli e forestali e gli interventi sui mercati, comprese le relative forme organizzative;
o) la bonifica e l'irrigazione, compresi il controllo e la vigilanza sui consorzi di bonifica;
p) l'attività antincendi boschivi, esclusa l'organizzazione delle squadre antincendi;
q) la gestione del SIARL, anche in raccordo con i sistemi informativi attivati presso le CCIAA, e il coordinamento delle rilevazioni statistiche agricole previste dal programma statistico nazionale e dagli analoghi programmi regionali;
r) la definizione dei capitolati speciali d'appalto finalizzati all'acquisizione di servizi e beni strumentali per i quali è necessaria l'uniformazione su standard di livello regionale;
s) la definizione di convenzioni con le CCIAA che disciplinino modalità e condizioni per la messa a disposizione della Regione e degli enti locali a cui sono conferite funzioni di dati, notizie e atti presenti nel registro delle imprese, e per il relativo trasferimento telematico;
t) l'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e l'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici, ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1993, n. 37 (Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici);
u) la vigilanza e il monitoraggio a fini programmatori delle risorse forestali e silvo-pastorali e delle sistemazioni idraulico-agrario-forestali;
v) il riordino degli usi civici;
z) i lavori di pronto intervento per calamità naturali non compresi tra quelli previsti dall'articolo 10 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34 (Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche) e localizzati nei territori montani;
aa) l'irrogazione delle sanzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria in materia di gestione delle quote di produzione;
bb) la vigilanza sugli organismi costituiti per la difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche, nonché il riconoscimento dell’idoneità ad operare sul territorio regionale;(109)
cc) l'istituzione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione degli albi regionali dei vigneti a denominazione d'origine (DO) e degli elenchi regionali delle vigne a indicazione geografica tipica (IGT).
1 bis. Avverso i provvedimenti adottati dalle province e dalle comunità montane riguardo all’istruttoria, accertamento e controlli per l’erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di cui all’articolo 34, commi 1 e 2, è ammesso ricorso gerarchico al Direttore della direzione regionale competente in materia di agricoltura, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) in quanto applicabili.(110)
1 ter. La disposizione di cui al comma 1 bis si applica a condizione che venga raggiunta apposita intesa fra Regione, province e comunità montane nell’ambito dei lavori del tavolo istituzionale per le politiche agricole di cui all’articolo 5, comma 1.(110)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
107. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. y) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25. Torna al richiamo nota
108. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. y) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25. Torna al richiamo nota
109. La lettera è stata sostituita dall'art. 10, comma 1, lett. o) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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