Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 38
(Raccordo tra i sistemi informativi)
1. La Regione, gli enti e i soggetti coinvolti dall'attuazione del presente titolo assicurano la disponibilità e il trasferimento telematico dei dati per l'efficace esercizio delle rispettive funzioni, per l'implementazione del sistema informativo agricolo nazionale e del SIARL.
2. La raccolta, l'elaborazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni relative al settore agricolo sono assicurate dal SIARL.
3. La Regione assicura, attraverso il SIARL e tramite convenzione con le CCIAA, l'accesso degli enti locali ai dati e alle informazioni occorrenti alla gestione delle funzioni conferite.
4. I dati e le informazioni presenti nel SIARL hanno valore ai fini istruttori nei procedimenti in materia agricola e forestale di competenza della Regione e degli enti locali.
5. La Giunta regionale definisce i protocolli di comunicazione e gli standard informatici occorrenti alla efficace attuazione del raccordo con i sistemi informativi locali, le modalità organizzative del SIARL, il dizionario telematico dei dati, i codici univoci di identificazione dei soggetti e i protocolli di comunicazione, secondo gli standard definiti dall'autorità per l'informatica.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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