Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 39
(Risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni conferite)
1. In relazione alla necessità di assicurare la conoscenza delle risorse a disposizione per l'effettuazione delle spese di investimento, le comunità montane, nella predisposizione dei loro bilanci, fanno riferimento alle previsioni di spesa contenute nel bilancio pluriennale regionale.(130)
2. I fondi da trasferire alle comunità montane sono determinati con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, sulla base delle priorità individuate dal Programma regionale di sviluppo.(131)
3. La Giunta regionale comunica, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge annuale di bilancio, agli enti interessati, l'effettiva disponibilità finanziaria per ogni voce di spesa attinente alle funzioni conferite.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
130. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 2, lett. g) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi