Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 44
(Vincolo idrogeologico e trasformazione d'uso del suolo)
1. Ai fini del presente titolo si intende per trasformazione d'uso del suolo ogni intervento artificiale che comporta una modifica permanente delle modalità di utilizzo e occupazione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico di cui all’articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).(151)
2. Sono vietati gli interventi di trasformazione d'uso del suolo non autorizzati in conformità alle indicazioni e alle informazioni idrogeologiche contenute negli studi geologici comunali, nei piani territoriali e nei piani forestali di cui all'articolo 47. Per i comuni dotati di piano di governo del territorio (PGT), i titoli abilitativi edilizi, previa verifica di conformità delle suddette trasformazioni rispetto alla componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT prevista dall’articolo 57, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) tengono luogo dell’autorizzazione prevista al primo periodo. Per le trasformazioni d'uso del suolo che ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), la conformità alla componente del PGT prevista dall’articolo 57, comma 1, lettera b), della l.r. 12/2005 è certificata da un tecnico abilitato in allegato alla comunicazione dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato.(152)
2 bis. L'autorizzazione per gli interventi di trasformazione d’uso del bosco ai sensi dell’articolo 43 tiene luogo dell’autorizzazione di cui al comma 2.(153)
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 bis e 4 del presente articolo, per interventi che non comportano anche la trasformazione del bosco, l’autorizzazione alla trasformazione d’uso del suolo è rilasciata dai comuni interessati.(154)
3 bis. Per interventi in aree disciplinate dalla normativa regionale in materia di coltivazione di sostanze minerali di cava, l’autorizzazione alla trasformazione d’uso del suolo, non comportante anche la trasformazione del bosco, è rilasciata dalle province e dalla Città metropolitana di Milano territorialmente competenti.(155)
4. La provincia di Sondrio, le comunità montane o le unioni di comuni, gli enti gestori di parchi e riserve regionali, per i relativi territori, e la Regione per il restante territorio, rilasciano, compatibilmente con quanto disposto dal titolo III e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 43, le autorizzazioni alla trasformazione d'uso del suolo in caso di interventi di sistemazione idraulico-forestale o riguardanti le attività agro-silvo-pastorali comportanti scavi e movimenti di terra superiori a 100 metri cubi.(5)(156)
5. I comuni e gli enti di cui ai commi 3 bis e 4 possono prevedere il versamento di adeguate cauzioni a garanzia dell’esecuzione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di cui ai commi 3, 3 bis e 4.(157)
6. La Regione definisce:
a) i criteri per la revisione del vincolo idrogeologico, anche in relazione alle indicazioni dei piani di bacino e del piano paesaggistico regionale, tenendo conto delle nuove conoscenze tecniche e in coerenza con la restante pianificazione territoriale;
b) in conformità ai commi 2, 3, 3 bis e 4, le caratteristiche degli interventi di trasformazione d'uso del suolo che, per il loro irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli, sono realizzati previa comunicazione agli enti competenti.(158)
6 bis. Le superfici forestali che per la loro particolare ubicazione difendono terreni, fabbricati, infrastrutture o strutture dalla caduta di valanghe, dal rotolamento dei massi, dalle alluvioni, possono essere sottoposte dalla provincia di Sondrio e dalle comunità montane o unioni di comuni, per i relativi territori, e dalla Regione per il restante territorio, a prescrizioni di utilizzo aggiuntive rispetto a quelle già indicate dal regolamento forestale di cui all’articolo 50, comma 4. I proprietari o possessori di questi fondi sono obbligati ad assicurare, direttamente o tramite soggetti terzi, nei terreni, attraverso la realizzazione di adeguati interventi manutentivi e di taglio colturale, la corretta regimazione delle acque ed a evitare che lo sgrondo incontrollato causi danni di natura idrogeologica ai terreni ed alle pendici contermini.(159)
6 ter. Gli interventi per la realizzazione da parte di ARPA delle reti di monitoraggio dei rischi naturali, limitatamente alla installazione e al funzionamento di strumenti ed accessori per misure superficiali e profonde, strumentazioni e strutture per mire topografiche e radar e stazioni meteorologiche, sono effettuati previa comunicazione dell’Agenzia agli enti competenti.(160)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
151. Il comma è stato modificato dall'art. 10, comma 1, lett. r) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
152. Il comma è stato modificato dall'art. 10, comma 1, lett. s) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
154. Il comma è stato modificato dall'art. 10, comma 1, lett. u) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19e successivamente sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. o), numero 1) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a) della l.r. 27 novembre 2020, n. 22. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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