Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 47
(Programmazione e pianificazione forestale)(5)
1. La Giunta regionale adotta, in applicazione dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), un Programma forestale regionale, individuando obiettivi e definendo le relative linee d’azione per il sostegno al settore forestale e alle filiere connesse, in funzione delle esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, nonché alle necessità di prevenzione del rischio idrogeologico, di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico. Il Programma forestale regionale:(167)
a) è redatto, per l’intero territorio regionale, in coerenza con la Strategia forestale nazionale adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del d.lgs. 34/2018 e, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, della l.r. 12/2005, in coerenza con il piano territoriale regionale che orienta la programmazione regionale di settore e ne definisce gli indirizzi;
b) stabilisce e coordina le diverse forme di intervento a favore del settore e delle filiere forestali e promuove lo sviluppo e la remunerazione dei servizi ecosistemici;
c) è soggetto a revisione decennale in base al mutamento del contesto normativo, eurounitario, statale e regionale e dell’evoluzione del settore forestale e dello stato delle foreste lombarde.
1.1. La Giunta regionale approva il Programma forestale regionale, previo parere della commissione consiliare competente.(168)
1 bis. L’ERSAF predispone annualmente un rapporto sullo stato delle foreste e dei servizi ecosistemici ad esse connessi, ivi comprese indicazioni circa la protezione dagli incendi boschivi e la difesa fitosanitaria dei boschi, e della filiera bosco legno – energia e lo trasmette alla competente commissione consiliare entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello oggetto del rapporto.(169)
2. La provincia di Sondrio, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi, per i relativi territori, e la Regione, per il restante territorio, predispongono e adottano, sentiti i comuni interessati, i piani di indirizzo forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e dei servizi ecosistemici.(170)
3. Il piano di indirizzo forestale costituisce uno strumento di analisi e di indirizzo per la gestione dell'intero territorio forestale ad esso assoggettato, di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale, di supporto per la definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e contributi e per la individuazione delle attività selvicolturali da svolgere; inoltre, contiene le previsioni di cui all'articolo 43, commi 4 e 5, e all'articolo 51, comma 4.
3 bis. I piani di indirizzo forestale di cui ai commi 2 e 3, all'articolo 43, commi 4 e 5, e all'articolo 51, comma 4, favoriscono anche la presenza significativa di specie di interesse apistico, nonché di spazi idonei all'attività apistica.(171)
4. I piani di indirizzo forestale di cui al comma 2 e i loro aggiornamenti, entrambi redatti nel rispetto dei criteri di cui al comma 7 e secondo quanto previsto all’articolo 48, comma 1, sono approvati dalla Provincia di Sondrio, per il relativo territorio, previo parere obbligatorio della Regione e dalla Regione per il restante territorio, previa verifica di coerenza, sentita la provincia o la Città metropolitana di Milano, con gli indirizzi e le prescrizioni del piano territoriale di coordinamento provinciale o del piano territoriale metropolitano. I medesimi piani sono validi per un periodo minimo di quindici anni. I soli aggiornamenti a contenuto vincolato sono approvati dagli enti di cui al comma 2, fatto salvo in ogni caso il rispetto dei criteri di cui al comma 7, e comunicati alla provincia o alla Città metropolitana di Milano territorialmente competente e alla Regione.(172)
5. Le proprietà silvo-pastorali, singole o associate, possono essere gestite in base a piani di assestamento forestale a carattere aziendale, anche in versione semplificata per i boschi che svolgono prevalentemente funzioni diverse da quella produttiva.
6. I piani di assestamento forestale e i loro aggiornamenti sono approvati dagli enti gestori di parchi e riserve regionali, dalle comunità montane e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio, salvo quelli riguardanti il patrimonio forestale regionale, approvati dalla Giunta regionale.(173)
7. Al fine di assicurare una metodologia comune e valori qualitativi omogenei per la redazione della pianificazione forestale, la Giunta regionale definisce, con l'ausilio dell'ERSAF e sentita la provincia di Sondrio, le comunità montane e gli enti gestori di parchi riserve regionali, criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei piani di indirizzo forestale e dei piani di assestamento forestale, nonché criteri per il loro periodico riesame.(174)
7 bis. Nei siti natura 2000, in assenza dei piani di gestione, i piani di assestamento forestale individuano le misure di conservazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.(175)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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