Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 58
(Professionalità degli operatori forestali)
1. La Regione promuove, sentiti la provincia di Sondrio, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali e le parti sociali interessate, la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore silvo-pastorale, avvalendosi dell'ERSAF.(206)
2. Le cooperative, i loro consorzi, i consorzi forestali e le imprese boschive che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, comprese le sistemazioni idraulico-forestali e le utilizzazioni boschive, sono equiparate agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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