Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 62
(Finalità e oggetto)
1. Al fine del miglioramento, dell'ammodernamento e dell'incremento dell'efficienza dei servizi ai settori agricolo, agroalimentare, agroforestale, al territorio rurale e alla montagna, il presente titolo disciplina il riordino degli enti regionali in agricoltura e foreste.(231)
2. In attuazione delle finalità di cui al comma 1 la Regione, nell'esercizio delle funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento nei settori agricolo e agroalimentare e in raccordo con le politiche comunitarie e nazionali, istituisce l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) e ne definisce le modalità di raccordo con l'azione regionale, assicurando la coerenza ed integrazione dell'attività dello stesso con la programmazione della Regione.
3. L'ERSAF nell'ambito degli indirizzi definiti annualmente nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale supporta il sistema agricolo e agroalimentare lombardo con riguardo ai temi della competitività sui mercati nazionali e internazionali, dello sviluppo rurale, della sostenibilità ambientale, della multifunzionalità e della tutela del paesaggio rurale, della ricerca - anche in rapporto con le università italiane ed europee - e del trasferimento dell'innovazione tecnologica nonché della qualità e salubrità dei prodotti, anticipando ed accompagnando l'evoluzione della politica agricola. L'esercizio di tali funzioni avviene privilegiando, ove possibile, le sinergie con il settore privato e le autonomie locali e funzionali nonché l'integrazione degli obiettivi legati alla redditività con quelli legati alla gestione attiva dell'ambiente rurale.
4. Il presente titolo disciplina altresì le modalità di raccordo e di interazione tra l'ERSAF, la Giunta e il Consiglio regionale in conformità alle disposizioni statutarie.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
231. Il comma è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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