Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 66
(Raccordo con altri soggetti pubblici e privati)
1. Le attività di cui all'articolo 64 sono svolte dall'ERSAF in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati operanti nei settori agricolo, forestale e della montagna, e in particolare con le autonomie locali e funzionali, con le CCIAA, con le università e gli altri enti di ricerca, con gli enti gestori dei parchi nonché con il mondo produttivo.(246)
2. A tal fine l'ERSAF può, mediante apposite convenzioni, istituire forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel campo della ricerca, sperimentazione e gestione, riferite ai settori di propria competenza, con particolare riguardo alle università e agli altri istituti di ricerca; può stipulare accordi con operatori nei settori agricolo, agroalimentare, forestale e della montagna finalizzati all'applicazione dei risultati di ricerche, sperimentazioni, indagini conoscitive e di mercato. Può inoltre, mediante specifici accordi, condurre ricerche, indagini e sperimentazioni per conto di enti locali, autonomie funzionali e operatori privati.(247)
3. L'ERSAF predispone e aggiorna un'apposita banca dati telematica per la divulgazione delle informazioni acquisite ed elaborate, garantendone l'accesso gratuito agli operatori del settore; promuove altresì campagne informative di pubblica utilità.
4. A supporto del consiglio di amministrazione e al fine di assicurarne il raccordo con la comunità scientifica e della ricerca e con il mondo produttivo agroforestale della Lombardia è istituito, quale organo consultivo, il comitato tecnico scientifico dell'ERSAF. Il comitato tecnico scientifico è composto da un massimo di sette membri, scelti tra esperti di particolare competenza nelle discipline economiche, agricole, agroalimentari, forestali e agroambientali, nonché da individuare nell'ambito di enti, istituti, organismi ed associazioni operanti nel mondo universitario, della ricerca, economico produttivo, delle associazioni dei consumatori e delle associazioni ambientaliste. Il comitato è nominato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di nomina del consiglio di amministrazione dell'ERSAF e dura in carica cinque anni; è presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione che ne convoca le riunioni. Del comitato tecnico scientifico fa parte di diritto il direttore dell'ERSAF. Il compenso spettante ai componenti del comitato tecnico-scientifico è determinato dalla Giunta regionale.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
246. Il comma è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. l) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14. Torna al richiamo nota
247. Il comma è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. m) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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