Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 79
(Consorzi di bonifica)
1. Per ciascun comprensorio di bonifica e irrigazione è istituito un unico consorzio di bonifica di primo grado, avente natura di ente pubblico economico a carattere associativo, fatto salvo quanto previsto all’articolo 78, comma 7 bis. Il consorzio opera secondo principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e sussidiarietà ed assicura ai consorziati e alle comunità locali una costante informazione sulle attività svolte. Più comprensori possono essere gestiti in forma unitaria da un unico consorzio di bonifica.(271)
2. Fanno parte dei consorzi di bonifica i proprietari pubblici e privati dei beni immobili ubicati nei singoli comprensori, nonché i conduttori singoli o associati che per legge, per statuto consortile o per contratto sono tenuti a pagare i contributi consortili di cui all'articolo 90.
3. L'istituzione del consorzio di bonifica non priva di autonomia e di funzioni i preesistenti consorzi di irrigazione e i consorzi di miglioramento fondiario operanti all'interno dei comprensori di bonifica e non disciolti in applicazione della legge regionale 26 novembre 1984, n. 59 (Riordino dei consorzi di bonifica), ma comporta per questi l'obbligo di non realizzare opere incompatibili con le previsioni del piano comprensoriale di bonifica e di effettuare le opere di loro competenza individuate dal piano stesso e ammesse o ammissibili ai finanziamenti di cui all'articolo 95. Qualora il consorzio di irrigazione o di miglioramento fondiario non adempia ai suddetti obblighi, il consorzio di bonifica esercita il potere di sostituzione con facoltà di rivalsa di ogni spesa a carico del soggetto inadempiente.
4. Presso ciascun consorzio è istituito il catasto consortile al fine di individuare tutti gli immobili situati nell'ambito del comprensorio. Nel catasto consortile sono registrate per ciascun immobile la titolarità della proprietà, nonché l'eventuale titolarità di diritti reali di godimento. I conduttori che, ai sensi del comma 2, abbiano obblighi di contribuenza sono parimenti iscritti al catasto consortile. Le modalità di tenuta del catasto consortile sono stabilite con regolamento regionale.
5. I consorzi di bonifica esercitano, a decorrere dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione della Giunta regionale, le funzioni e i poteri di consorzi per le opere di quarta, di quinta categoria e quelle non classificate che interessano il comprensorio consortile. A tal fine la Regione promuove la riforma dei consorzi idraulici esistenti ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie). In tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2.
6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1993, n. 520 (Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria) i consorzi di bonifica esercitano le funzioni dei soppressi consorzi idraulici di terza categoria riferite ai corsi d'acqua che interessano il comprensorio consortile.
7. La Giunta regionale, anche su richiesta dei consorzi di bonifica territorialmente interessati, può costituire consorzi di bonifica di secondo grado tra distinti consorzi di bonifica, qualora sussistano interessi comuni a più comprensori. Nell'organo amministrativo dell'ente di secondo grado i consorzi aderenti devono essere adeguatamente rappresentati in base ai criteri della superficie territoriale, del numero di utenti e dell'entità complessiva della contribuenza. Il consorzio di bonifica di secondo grado può deliberare l'ammissione anche di altri soggetti pubblici e privati che abbiano interesse a garantire l'esercizio delle derivazioni da invasi o da aste fluviali e a realizzare e gestire opere e servizi comuni di interesse intercomprensoriale aventi finalità a carattere plurisettoriale. Il consorzio di bonifica di secondo grado può inserire nei propri organi collegiali una adeguata rappresentanza dei soggetti pubblici e privati.
8. I consorzi di bonifica di secondo grado sono disciplinati dalla normativa riguardante i consorzi di bonifica, in quanto applicabile.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
271. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. eee) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25. Vedi anche art. 2 della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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