Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 91 quinquies
(Procedure) (301)
1. Per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 91 bis si possono utilizzare gli strumenti di programmazione negoziata, fra enti pubblici, previsti dalla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale).(304)
2. In caso di disponibilità, da parte del proprietario o anche del titolare dell’autorizzazione o concessione allo sfruttamento estrattivo, alla cessione bonaria dell’utilizzo del volume disponibile, è possibile utilizzare forme di convenzionamento diretto tra lo stesso proprietario o titolare e il consorzio di bonifica.(305)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
304. Il comma è stato modificato dall'art. 42, comma 1, lett. f) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
305. Il comma è stato modificato dall'art. 42, comma 1, lett. g) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9 Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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