Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 92
(Attività di direzione e vigilanza della Regione)
1. Al fine di assicurare omogeneità, organicità ed efficacia all'attività di bonifica e irrigazione e di coordinare l'azione dei consorzi, la Giunta regionale adotta atti di indirizzo e criteri in ordine all'attività programmatoria e gestionale dei consorzi di bonifica nelle forme e nei modi di cui al presente articolo.(306)
2. La Giunta regionale, tramite la competente direzione generale, può chiedere ai consorzi documenti, informazioni e chiarimenti ed effettuare ispezioni e perizie volte ad accertare il regolare funzionamento degli organi e il regolare esercizio dell'attività del consorzio, anche avvalendosi della consulenza di esperti o di società di servizi.
3. La Giunta regionale, sentiti i consorzi interessati, può procedere al raggruppamento di uffici di più consorzi, qualora tale raggruppamento porti a significativi risparmi e a maggiore efficacia e tempestività nell'attività dei consorzi stessi. La Giunta regionale può concedere contributi per le spese tecniche e organizzative necessarie per il raggruppamento e l'avvio dei nuovi uffici.
4. La Giunta regionale può sciogliere i consigli di amministrazione dei consorzi in caso di accertata inefficienza nello svolgimento dell'attività consortile, nell'esercizio o nella manutenzione delle opere, per gravi violazioni di leggi e regolamenti, dello statuto consortile e delle direttive regionali, nonché in caso di gravi irregolarità amministrative e contabili che compromettano il conseguimento delle finalità istituzionali dei consorzi.
5. Con il provvedimento di scioglimento è nominato un commissario regionale per la gestione temporanea, ordinaria ed eventualmente straordinaria, del consorzio, per la predisposizione o anche l’adozione del piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e del piano di classificazione degli immobili, se il consorzio commissariato non abbia in tutto o in parte provveduto, tenuto conto anche dei termini di cui agli articoli 88, comma 3 bis, e 90, comma 1, o in caso di necessità di adeguamento degli stessi piani, e per l’indizione delle elezioni consortili ai fini della costituzione del nuovo consiglio di amministrazione. Il provvedimento di scioglimento stabilisce i compiti e gli indirizzi cui il commissario deve attenersi nella propria attività. Gli organi ordinari di amministrazione devono essere ricostituiti entro i termini stabiliti al comma 6.(307)
6. Il commissario regionale è nominato, ai fini di cui al comma 5, per un massimo di ventiquattro mesi dalla data di approvazione della delibera della Giunta regionale di commissariamento del consorzio. Alla scadenza del termine di cui al primo periodo la Giunta regionale provvede alla proroga dell’incarico, nel caso in cui il commissario risulti impossibilitato ad adempiere ai compiti stabiliti ai sensi del comma 5, o alla sostituzione del commissario al quale sia imputabile l’inadempimento di tutti o parte dei compiti stabiliti ai sensi del comma 5; la struttura regionale competente in materia di consorzi di bonifica effettua le verifiche preliminari alla decisione della Giunta regionale sulla proroga o sostituzione del commissario. La proroga dell'incarico o la sostituzione del commissario può essere disposta dalla Giunta regionale fino a un massimo di quarantotto mesi, in relazione alla complessità degli adempimenti derivanti dai compiti stabiliti ai sensi del comma 5 e ai tempi necessari per il relativo assolvimento.(308)
7. Al commissario regionale è corrisposto lo stesso trattamento economico dello stipendio base della fascia media di inquadramento contrattuale collettivo dei dirigenti dei consorzi di bonifica, con oneri a carico del consorzio interessato.(309)
8. Le deliberazioni assunte dagli organi consortili ordinari e dai commissari regionali sono pubblicate all'albo del consorzio entro quindici giorni dalla data della loro adozione, per otto giorni consecutivi. Le deliberazioni acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione, fatti salvi i provvedimenti assunti ai sensi degli articoli 81, 88, 90, 91 che sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.
9. Il consorzio comunica alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla loro adozione le deliberazioni relative a:
a) bilanci di previsione e loro variazioni;
b) conti consuntivi;
c) piani di organizzazione e regolamenti di servizi consortili.
10. Qualora i consorzi omettano di adottare atti obbligatori per legge la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, provvede alla nomina di un commissario ad acta.
11. È costituito presso la competente direzione della Giunta regionale il sistema informativo per la bonifica, l'irrigazione e il territorio rurale (SIBITeR) che raccoglie, organizza e diffonde le informazioni necessarie per conoscere e migliorare l'attività programmatoria e gestionale degli enti di bonifica e irrigazione. La Giunta regionale può affidare la gestione operativa del SIBITeR all'ERSAF o ad associazioni dei consorzi di bonifica riconosciute dalla Regione. Il SIBITeR è raccordato e alimentato con i sistemi informativi regionali e dei singoli consorzi.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
306. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. nnn) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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