Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 118
(Carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene)
1. La Giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare e avvalendosi del collegio di esperti di cui all'articolo 119, le carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene relative all'intero territorio regionale; a tal fine la provincia di Sondrio e gli enti gestori dei parchi regionali, sentite le comunità montane, elaborano e trasmettono alla Giunta regionale le proposte per il territorio di competenza.(354)
2. Le carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene redatte in scala adeguata:
a) delimitano le zone geografiche di raccolta dei tartufi, anche ai sensi dell'articolo 7, quinto comma, della legge 752/1985;
b) individuano i territori vocati alla produzione dei tartufi, anche con riferimento alle diverse specie o gruppi di specie di particolare interesse scientifico ed economico;
c) localizzano le aree di particolare valore scientifico, finalizzate alle attività di controllo e di ricerca, nelle quali può essere vietata la raccolta;
d) identificano le altre aree di elevata vocazione ove realizzare prioritariamente gli interventi di recupero e di miglioramento ambientale.
3. Alle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene sono allegati:
a) l'analisi dello stato ambientale e produttivo dei territori regionali e le proposte di interventi di conservazione e di valorizzazione delle potenzialità tartufigene;
b) i criteri per l'elaborazione dei calendari annuali di raccolta.
4. Per le modifiche delle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene si applica la procedura di cui al comma 1.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
354. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 4, lett. g) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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