Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 120
(Tesserino)
1. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite a coloro i quali sono in possesso del tesserino di idoneità, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato ai sensi dell'articolo 5 della legge 752/1985.
2. Il tesserino, le cui caratteristiche sono stabilite dal dirigente competente, è rilasciato dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio a seguito del superamento dell'esame di idoneità.(357)
3. Il tesserino è vidimato annualmente, a partire dall'anno successivo al rilascio, presso l'ente che lo ha emesso.
4. Le domande per il rilascio e la vidimazione del tesserino possono essere inoltrate anche tramite le associazioni professionali, sociali e sindacali o loro patronati.
5. Sono esentati dalla prova d'esame coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 752/1985, sono già muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 della legge 17 luglio 1970, n. 568 (Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo).
6. I tesserini sono personali, non cedibili e devono essere esibiti al personale addetto alla vigilanza.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
357. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 4, lett. h) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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