Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 130 quater
(Sanzioni per gli impianti abusivi)(376)
1. Ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (CE) n. 555/2008, per le superfici vitate impiantate abusivamente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 12.000,00 euro ad ettaro, proporzionalmente alla superficie vitata abusiva.
2. Per gli impianti abusivi esistenti alla data del 1 agosto 2008, la sanzione si applica per la prima volta a partire dal 1 gennaio 2009. Per gli impianti abusivi realizzati successivamente al 1 agosto 2008, la sanzione si applica per la prima volta con decorrenza dalla data di tali impianti.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1è nuovamente applicata ogni dodici mesi decorrenti dalle date di cui sopra, fino a che il produttore non provveda all’obbligo di estirpazione.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
376. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. u) della l.r. 1 febbraio 2010, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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