Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 130 decies
(Sanzioni)(385)
1. L’inosservanza degli adempimenti amministrativi previsti dai programmi d’azione, dalle decisioni comunitarie e dalle linee guida comporta l’irrogazione di una sanzione da 200 euro a 2.000 euro.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, l’inosservanza delle disposizioni relative all’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati inclusi gli effluenti di allevamento, le acque di vegetazione dei frantoi oleari e le acque reflue derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari comporta l’irrogazione di una sanzione da 500 euro a 5.000 euro.
3. L’inosservanza delle disposizioni sulle caratteristiche, sulle dimensioni e sullo stato di manutenzione dei contenitori per lo stoccaggio dei fertilizzanti azotati inclusi gli effluenti di allevamento, le acque di vegetazione dei frantoi oleari e le acque reflue derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari comporta l’irrogazione di una sanzione da euro 1.000 a euro 10.000.
4. La reiterazione delle inosservanze di cui al presente articolo comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pari al doppio della sanzione massima applicabile per ciascuna tipologia. Per reiterazione s’intende quanto stabilito dall’articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
5. La Giunta regionale fornisce, con propria deliberazione, indicazioni di massima in ordine alla valutazione delle tipologie e della gravità delle infrazioni, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 689/1981 e dei valori minimi e massimi di cui alla presente legge.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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