Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 146
(Divieti)(5)
1. È vietato:
a) usare la dinamite o altro materiale esplosivo, nonché la corrente elettrica per uccidere o stordire la fauna ittica;
b) gettare o infondere nelle acque sostanze atte ad intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica;
c) collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi o torrenti o canali e altri corpi idrici, occupando più di un terzo della larghezza del bacino;
d) usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato;
e) pescare a strappo in modo da catturare il pesce in parti diverse dall'apparato boccale;
f) pescare con le mani;
g) pescare prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili, ammassi di pietra, terrapieni, arginelli, chiuse e impianti simili o smuovendo il fondo delle acque o impiegando altri sistemi non previsti dal presente titolo;
h) pescare durante l'asciutta completa, salvo il recupero del materiale ittico per la reimmissione in altre acque pubbliche;(482)
i) pasturare con l'uso del sangue solido e liquido o con l'uso di sostanze chimiche;
l) usare il sangue solido come esca;
m) utilizzare la larva di mosca carnaria, sia come pastura che come esca, nonché pasturare in qualsiasi forma nelle acque di tipo B; per la pesca nelle altre acque è vietato detenere, per la pastura e come esca, un quantitativo superiore a cinquecento grammi di larva di mosca carnaria;
n) usare fonti luminose durante l'esercizio della pesca, con eccezione della lampara quale sussidio alla pesca con una fiocina, laddove consentita;
o) pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio;
p) collocare nelle acque reti o altri attrezzi di pesca, ad esclusione della lenza con o senza mulinello, a una distanza inferiore a quaranta metri dalle strutture per la risalita dell'ittiofauna, dalle opere idrauliche trasversali, dalle centrali idroelettriche e dai loro sbocchi nei canali, dalle cascate e dai ponti;
q) abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze;
r) usare attrezzature radenti il fondo nelle acque di tipo B e C durante il periodo di divieto di pesca alle trote e al temolo;
s) manovrare paratie a scopo di pesca;
t) detenere esche e pasture sul luogo di pesca, ove ne sia vietato l'uso;
u) esercitare la pesca subacquea con l'ausilio di fonti luminose.
2. Altri divieti particolari possono essere disposti, anche per periodi limitati, per le acque di competenza, dalla Regione e, sentita la direzione regionale competente, dalla provincia di Sondrio.(483)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
482. La lettera è stata modificata dall’art. 2, comma 8, lett. iii) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
483. Il comma è stato sostituito dall’art. 2, comma 8, lett. jjj) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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