Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 151
(Attività agrituristiche)(501)
1. Per attività agrituristiche s'intendono le attività di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 96/2006 svolte dai soggetti di cui al comma 2 dello stesso articolo.
2. Rientrano fra le attività agrituristiche:
a) l’ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori fino a un massimo di cento ospiti al giorno e sempre nel rispetto del rapporto di connessione tra attività agricola e attività agrituristica;
b) la somministrazione di alimenti e bevande per il consumo sul posto o anche in modalità d’asporto e di consegna a domicilio, prevalentemente improntati alla tradizione e tipicità della cucina rurale lombarda, fino ad un massimo di centosessanta pasti al giorno e sempre nel rispetto del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica; (502)
c) l’organizzazione, all’interno delle strutture aziendali, di attività di degustazione di prodotti aziendali;
d) l’organizzazione, nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, di attività agri-turistico-venatorie e cinotecniche, ricreativo-culturali, ludico-didattiche, di rilevanza sociale, nonché di ittiturismo e di ippoturismo.
3. 3. I pasti non somministrati nei giorni riportati nel certificato di connessione possono essere cumulati annualmente, fermi restando il numero massimo annuo di pasti, quale risulta dallo stesso certificato di connessione, nonché il numero massimo di pasti al giorno di cui al comma 2, lett. b), i limiti strutturali e i vincoli relativi alla somministrazione dei pasti di cui all'articolo 156.
4. Le aziende agrituristiche che producono prodotti tradizionali o di qualità certificata possono realizzare nei beni fondiari di pertinenza eventi con finalità promozionali che rientrano tra le attività ricreativo-culturali.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 156(503):
a) sono consentite la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande al di fuori delle strutture aziendali o nei giorni di apertura non previsti dal certificato di connessione nel limite di venti giornate all'anno, nel rispetto di quanto previsto dalla specifica normativa applicabile in relazione alla tipologia di attività svolta;(504)
b) è consentito nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi oltrepassare la soglia di centosessanta pasti al giorno o di quarantacinque pasti al giorno nell'ipotesi prevista dal comma 6, fermi restando il numero massimo annuo di pasti, quale risulta dal certificato di connessione, nonché i limiti strutturali e fatto salvo il rispetto delle norme igienico­ sanitarie.(505)
5 bis. (506)
6. Le attività agrituristiche di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere esercitate anche utilizzando l'abitazione e la cucina dell'imprenditore agricolo, purché non vengano somministrati più di quarantacinque pasti al giorno e non vengano ospitate più di quindici persone al giorno. I pasti non somministrati nei giorni riportati nel certificato di connessione possono essere cumulati annualmente, fermi restando il numero massimo annuo di pasti, quale risulta dallo stesso certificato di connessione, nonché il numero massimo di pasti al giorno, i limiti strutturali e i vincoli relativi alla somministrazione dei pasti di cui all'articolo 156.
7. Se l'azienda agrituristica non si configura come azienda agrituristico-venatoria, l'operatore agrituristico può presentare motivata domanda alla competente struttura regionale o della Provincia di Sondrio affinché sia vietato a terzi l'esercizio della caccia all'interno dell'azienda.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
501. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 18 giugno 2019, n. 11.. Torna al richiamo nota
502. La lettera è stata modificata dall'art. 7, comma 1, lett. a) della l.r. 21 maggio 2020, n. 11. Torna al richiamo nota
503. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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