Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 154
(Fabbricati da destinare ad attività agrituristiche)(512)(513)
1. Possono essere utilizzati per l’attività agrituristica i fabbricati, nella disponibilità dell’azienda agricola, non più impiegati per le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, a condizione che: (514)
a) non siano stati diversamente utilizzati, cessato l’impiego per le attività di cui all’alinea;
b) abbiano un rapporto di connessione fisica e funzionale con l’azienda agricola;
c) esistano nel fondo da almeno tre anni;
d) il relativo utilizzo a fini agrituristici non comprometta l’esercizio dell’attività agricola.
3. Il riuso dei fabbricati destinati ad agriturismo può avvenire, previa acquisizione del certificato di connessione, attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento conservativo e attraverso ampliamenti necessari all'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico. [È, altresì, consentito, per una sola volta, l'ampliamento nella misura massima del dieci per cento della superficie lorda dei fabbricati, individuati nel certificato di connessione, già destinati o da destinare all’attività agrituristica].(516)
4. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti urbanistici generali sono ammessi l'approntamento di spazi per la sosta di mezzi da campeggio, nonché la realizzazione di locali tecnici e di servizi igienici accessori da destinare alla sosta di campeggiatori, in rapporto alla potenzialità agrituristica risultante dal certificato di connessione.
5 bis. E’ fatto divieto di utilizzare fabbricati non indicati nel certificato di connessione.(518)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
512. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 18 giugno 2019, n. 11. Torna al richiamo nota
513. La rubrica è stata modificata dall'art. 5, comma 2, lett. c) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
516. Il comma è stato modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23e successivamente dall'art. 5, comma 2, lett. f) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8. La Corte costituzionale, con sentenza n. 251/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale de ll'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23.
Il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Vedi anche art. 6, comma 2 della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Torna al richiamo nota
518. Il comma è stato aggiunto dall'art. 5, comma 2, lett. h) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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