Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 162
(Sanzioni)(539)
1. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 chi avvia l'attività agrituristica senza aver presentato la SCIA; in tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività fino ad avvenuta presentazione della segnalazione.
2. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.000,00 chi non presenta la SCIA a seguito dell'emissione di un nuovo certificato di connessione o a seguito dell’avvio di una nuova attività già indicata nello stesso certificato.(540)
3. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 chi esercita l'attività agrituristica in mancanza di uno o più requisiti richiesti per il relativo svolgimento. L’accertamento della mancanza di uno o più requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività agrituristica comporta, oltre alla sanzione di cui al primo periodo, la decadenza del certificato di connessione e la conseguente adozione da parte del comune del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività fintanto che non venga ripristinata la sussistenza di tutti i requisiti e comunque per un periodo non inferiore a due mesi.(541)
3 bis. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 chi viola la disposizione di cui all’articolo 154, comma 5 bis.(542)
4. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 chi non rispetta i vincoli fissati dall'articolo 156, commi 2 e 4, nell'approvvigionamento di materie prime. Il mancato rispetto della quota stabilita dall'articolo 156, comma 2, lettera a), per più della metà della quota stessa costituisce grave violazione.
5. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00 chi non rispetta la disposizione di cui all'articolo 156, comma 5, nell'approvvigionamento di materie prime.
6. Incorre nella sanzione amministrativa di euro 50,00 per ogni pasto in più chi non rispetta il limite annuo di pasti previsti dal certificato di connessione o anche il limite massimo di pasti al giorno di cui all'articolo 151, comma 2, lettera b), o all'articolo 151, comma 6. Costituisce grave violazione il superamento per più del dieci per cento del limite di pasti previsti dal certificato di connessione.
7. Incorre nella sanzione amministrativa di euro 50,00 per ogni ospite in più al giorno chi non rispetta il numero di ospiti previsto dal certificato di connessione. Costituisce grave violazione il superamento per più del venticinque per cento del limite di ospiti previsti dal certificato di connessione.
7 bis. Incorre nella sanzione amministrativa di euro 500,00 per ogni giorno in più chi non rispetta il limite di venti giornate annue di cui all’articolo 151, comma 5.(543)
8. Incorre nella sanzione amministrativa di euro 200,00 chi non espone la segnaletica prevista all'articolo 158, comma 4, o espone una segnaletica difforme da quella prevista.
9. Incorre nella sanzione amministrativa di euro 500,00 chi non espone la SCIA e la carta di provenienza dei prodotti o le espone con dati non veritieri.
10. Incorre nella sanzione amministrativa di euro 100,00 chi non comunica attraverso la piattaforma telematica i flussi turistici e le tariffe praticate.
11. Incorre nella sanzione amministrativa di euro 100,00 per ogni singola violazione chi supera i limiti previsti dal certificato di connessione per tutte le altre attività agrituristiche diverse da alloggio e somministrazione pasti. Costituisce grave violazione il superamento per più del venticinque per cento del limite previsto dal certificato di connessione.
12. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 chi non produce scritture contabili contenenti tutti gli elementi utili a consentire il controllo del rispetto dei limiti e delle modalità di esercizio dell'attività agrituristica previsti dal presente titolo; tale fattispecie costituisce grave violazione.
13. Incorre nella sanzione amministrativa di euro 100,00 chi non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 157 non specificatamente sanzionati.
14. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 100,00 a 1.000,00 chi non rispetta gli obblighi e i vincoli specifici di cui all'articolo 163, comma 1, lettera c).
15. L'accertamento di una grave violazione comporta, quale sanzione accessoria, il divieto di prosecuzione dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi nel caso in cui nel quinquennio precedente sia stata contestata la stessa o altra grave violazione.
16. I provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività agrituristica disposti dal comune sono comunicati alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio e alle ATS competenti per territorio. I comuni competenti all'irrogazione delle sanzioni comunicano alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio l'esito dei procedimenti sanzionatori.
17. Incorre nella sanzione amministrativa di 100,00 euro chi non rispetta i requisiti e gli standard di servizio di cui all'articolo 2, comma 1, punti da 1 a 7 e da 10 a 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019.
17 bis. Incorre nella sanzione amministrativa di 100,00 euro chi non rispetta i requisiti e gli standard di qualità di cui all’articolo 2, comma 1, lettere da a) a g) e lettere l) ed m) del decreto ministeriale di cui all’articolo 160 bis, comma 1.(544)
18. Incorre nella sanzione amministrativa da 500,00 a 1000,00 euro chi non rispetta i requisiti e gli standard di servizio di cui all'articolo 2, comma 1, punti 8 e 9, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019.
18 bis. Incorre nella sanzione amministrativa da 500,00 a 1.000,00 euro chi non rispetta i requisiti e gli standard di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) e i) del decreto ministeriale di cui all’articolo 160 bis, comma 1.(545)
19. Le sanzioni sono applicate dai comuni che introitano i relativi proventi. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dalla legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria). Sono in ogni caso fatte salve le eventuali sanzioni penali.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
539. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 18 giugno 2019, n. 11. Torna al richiamo nota
540. Il comma è stato modificato dall'art. 6, comma 1, lett. g) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Torna al richiamo nota
542. Il comma è stato aggiunto dall'art. 5, comma 2, lett. n) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
543. Il comma è stato aggiunto dall'art. 21, comma 1 della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Torna al richiamo nota
544. Il comma è stato aggiunto dall'art. 5, comma 2, lett. o) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
545. Il comma è stato aggiunto dall'art. 5, comma 2, lett. p) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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