Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Allegati

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ALLEGATO A (art. 2, comma 6)

Definizioni

1. Azienda agricola beneficiaria
Possono accedere ai contributi previsti dal titolo II le aziende agricole titolari di partita IVA.

2. Attività agricole
Si definiscono attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla floricoltura, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'apicoltura;
b) l’allevamento di animali;
c) le attività dirette alla lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, svolte direttamente dall'azienda agricola, e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dalla stessa azienda.

3. Imprenditore agricolo
È imprenditore agricolo colui che esercita una o più delle attività disciplinate dall'articolo 2135 del codice civile o dalla normativa nazionale speciale in materia di funghicoltura, tartuficoltura, acquacoltura, attività agrituristica, attività cinotecnica, allevamenti equini.

4. Imprenditore agricolo professionale
Per la definizione di imprenditore agricolo professionale si rinvia all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38).

5. Giovane imprenditore agricolo
Per giovane imprenditore agricolo si intende il titolare o il contitolare di impresa agricola che abbia meno di quaranta anni di età.

6. Operatore di agricoltura biologica
Per operatore di agricoltura biologica si intende la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto del regolamento n. 2018/848/UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio) in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione che ricadono sotto il suo controllo.(602)

7. Attività agrituristica
Si definiscono attività agrituristiche le attività di ricezione e ospitalità, e sportivo-ricreative esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, nonché dai loro familiari attraverso l'utilizzazione della azienda in conduzione, in rapporto di connessione con le attività agricole tradizionali che devono mantenere carattere principale secondo i criteri di cui al numero 2.

8. Turismo rurale
Costituiscono turismo rurale le attività turistiche svolte in ambiente rurale finalizzate alla fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale.

9. Organizzazioni di produttori agricoli
Per organizzazioni di produttori agricoli si intendono gli organismi costituiti nelle forme previste dall’articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera e), della l. 7 marzo 2003, n. 137), al fine di porre in essere azioni comuni volte a concentrare l'offerta e ad adeguare la produzione agricola alle esigenze di mercato.

10. Assistenza tecnico-economica di base e specializzata
Per assistenza tecnica e consulenza all'impresa agricola si intendono le attività di supporto e di orientamento delle scelte imprenditoriali riferite agli aspetti tecnici, gestionali ed economici dell'azienda singola ed associata attuate attraverso:
a) la consulenza sulla gestione aziendale;
b) la consulenza sullo sviluppo e sulla valorizzazione della multifunzionalità;
c) la consulenza tecnico-produttiva;
d) la consulenza per l'attivazione di sistemi di qualità;
e) la consulenza per l’adeguamento alle norme in materia di condizionalità e di sicurezza sul lavoro.

11. Servizi sostitutivi in agricoltura
Si definiscono servizi sostitutivi in agricoltura quelli finalizzati a:
a) sostituire temporaneamente il conduttore dell'azienda, un suo partner o un suo collaboratore assente per motivi quali malattie, infortunio, maternità;
b) sostituire temporaneamente il conduttore dell'azienda o un suo collaboratore assente per formazione professionale;
c) sostituire temporaneamente il conduttore dell'azienda, un suo partner o un suo collaboratore che usufruisce di riposo settimanale o di uno o più periodi di ferie annuali.

ALLEGATO B (ar t. 61, c omma 8)

Sanzioni per il danneggiamento di [-] piante



Gruppo botanico
Classi diametriche (in cm a 1,30 m di altezza)
Piccole
Medie
Grandi
Eccezionali

20-25-30-35-40
45-50-55-60-65
70-75-80-85-90-95
100 e oltre
gimnosperme a crescita lenta: Pinus cembra, Pinus uncinata, Taxus baccata
€ 184,75
€ 395,89
€ 659,81
€ 1055,70
altre Pinacee, Cupressacee
€ 131,96
€ 290,32
€ 475,06
€ 738,99
Acer, Castanea, Fagus, Fraxinus, Juglans, Platanus, Prunus avium, Quercus, Tilia, Ulmus
€ 211,14
€ 422,28
€ 712,60
€ 1.161,27
Alnus, Betula, Carpinus, Celtis, Crataegus, Ilex, Morus, Ostrya, altri Prunus, Populus, Robinia, Salix Sorbus e altre Angiosperme autoctone
€ 131,96
€ 343,10
€ 607,03
€ 1029,31
Acer negundo, Ailanthus altissima, Prunus serotina e altre specie esotiche non contemplate oppure inserite nell'elenco di specie vietate di cui all'articolo 50, comma 5, lettera e)
€ 12,14
€ 24,28
€ 36,42
€ 48,56

NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
602. L'allegato è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. oooo) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25 e dall'art. 10, comma 1, lett. d) della l.r. 7 agosto 2023, n. 2 . Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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