Legge Regionale 10 dicembre 2008 , n. 32

Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione

(BURL n. 50, 2° suppl. ord. del 11 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-10;32

Art. 4
(Comitato tecnico consultivo)
1. E' istituito il Comitato tecnico consultivo ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) con il compito di esprimere, sulle candidature, parere non vincolante circa il possesso dei requisiti laddove previsti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti istitutivi degli organismi per i quali si deve provvedere alle nomine e alle designazioni, nonché in ordine alla sussistenza di eventuali cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse.
2. Il Comitato è composto da non più di cinque membri di comprovata professionalità ed indipendenza.
3. E' garantita la presenza nel comitato di entrambi i sessi nella misura di almeno un terzo per il genere maschile o femminile meno rappresentato.(6)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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