Legge Regionale 4 marzo 2009 , n. 3

Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità

(BURL n. 9, 1° suppl. ord. del 06 Marzo 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-03-04;3

Art. 4
(Funzione regionale di coordinamento)
1. La Regione esercita la funzione di coordinamento al fine della gestione omogenea, efficiente, efficace, economica e trasparente dei procedimenti espropriativi.
2. In particolare la Regione:
a) favorisce e incentiva il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 4;
b) svolge attività di consulenza nei confronti delle autorità esproprianti;
c) svolge attività di monitoraggio e di osservatorio sui procedimenti espropriativi, anche ai sensi dell'articolo 14 del TUE;
d) indica, con provvedimento della Giunta regionale, le modalità di applicazione dell'articolo 14 del TUE.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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